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LEGGE SULL’AFFIDAMENTO
CONDIVISO
Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli (Testo definitivo approvato dalle
Commissioni riunite del Senato, Giustizia ed Infanzia, in data 24 gennaio
2006)
***
Art.
1.
(Modifiche al
codice civile)
1. L’articolo 155 del codice
civile è sostituito dal seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai
figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice
che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale
di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole.
La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente.
Salvo accordi diversi
liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del
figlio;
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi
i genitori;
5) la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi”.
2. Dopo l’articolo 155 del
codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti
i seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre
l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse
del minore.
Ciascuno dei genitori può, in
qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le
condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto
possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se
la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura
civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di
chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle
eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del
contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare
e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi
cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o
dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli
economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei
figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione
del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni
portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in
favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del
minore) – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei
provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di
parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi
l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può
rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un
accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e
materiale dei figli”.
Art. 2.
(Modifiche al
codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma
dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il
seguente:
“Contro i provvedimenti di cui
al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento”.
2. Dopo l’articolo 709-bis del
codice di procedura civile, è inserito il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la
soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il
giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di residenza del
minore.
A seguito del ricorso, il
giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore
inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore;
3) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
dell’altro;
4) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal
giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Art.
3.
(Disposizioni
penali)
1. In caso
di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies
della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni
finali)
1. Nei casi
in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza
di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in
vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi
previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione
delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai
figli di genitori non coniugati.
Art.
5.
(Disposizione
finanziaria)
1. Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.